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Calcolo Imu

A decorrere dall’anno 2020, l’imposta unica comunale (IUC), di cui all’articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI). Al posto della TASI e dell’IMU è stata introdotta una nuova imposta IMU.

L’IMU in vigore dal 01/01/2020 riunisce in un’unica imposta sia la “vecchia” IMU sia la TASI, mantenendo però struttura e “impostazione fiscale” dei vecchi tributi. Non sono state infatti toccate le esenzioni per le abitazioni principali.

Novità 2023

Dal 1º gennaio 2023, i titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia, nel caso in cui gli stessi possiedano un immobile, che non sia in affitto o in comodato d’uso, potranno pagare l’imposta con una riduzione del 50 per cento.

Da questa pagina è possibile procedere con il calcolo e la stampa del modello F24 per il pagamento dell’IMU 2023.

Modulistica

Informazioni

Il presupposto dell’IMU [art. 1, comma 740, della legge n. 160 del 2019] è il possesso di:

– fabbricati, esclusa l’abitazione principale (salvo che si tratti di un’unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9);

– aree fabbricabili;

– terreni agricoli;

L’IMU per l’abitazione principale non è dovuta. Sono assoggettate all’imposta esclusivamente le abitazioni classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (c.d. di lusso).

Sono assoggettate al regime IMU dell’abitazione principale le pertinenze della stessa classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna di tali categorie, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo.

L’IMU è dovuta dai seguenti soggetti [art. 1, comma 743, della legge n. 160 del 2019]:

  • proprietario dell’immobile;
  • titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sull’immobile;
  • genitore assegnatario della casa familiare a seguito di provvedimento del giudice;
  • concessionario nel caso di concessione di aree demaniali;
  • locatario per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria.

L’IMU è dovuta esclusivamente dai suddetti soggetti e non anche dall’occupante dell’immobile.

  • ABITAZIONE PRINCIPALE

 Le Abitazioni Principali di categoria catastale A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7 e relative pertinenze sono esenti da IMU. Per pertinenze dell’abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo. Non è prevista l’esenzione per i fabbricati adibiti ad abitazione principale classificati nelle categorie catastali A1, A8 e A9.

 Novità IMU 2023

La sentenza della Corte Costituzionale n. 209/2022, depositata il 13 ottobre 2022, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di tutte le disposizioni contenute nell’art. 13, comma 2, quarto e quinto periodo, del D.L. 201/2011 e nell’articolo 1, comma 741, lettera b), primo e secondo periodo della Legge n. 160/2019, come anche modificato dall’art. 5-decies del D.L. 146/2021.

Pertanto per “abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente”.

A tal fine viene richiesto che, per qualificare l’immobile quale abitazione principale ai fini IMU, il possessore vi abbia stabilito la propria residenza anagrafica nonché sussista effettivamente anche la dimora abituale.

  • ALTRE ESENZIONI

– la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice, che costituisce altresì, ai soli fini dell’applicazione dell’imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;

– le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, a prescindere dal requisito della residenza anagrafica;

– i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal Decreto del Ministro delle Infrastrutture del 22 aprile 2008, adibiti ad abitazione principale;

– un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e fatto salvo quanto previsto dall’articolo 28 comma 1 del D.Lgs. n. 139/2000, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

– in applicazione della facoltà riconosciuta dalla legge ai Comuni, ai sensi del regolamento comunale, si considera abitazione principale e quindi è esente IMU l’unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare.

Allo stesso regime dell’abitazione soggiacciono le eventuali pertinenze, limitatamente ad una unità classificata in ciascuna delle categorie C/2, C/6 e C/7, anche se accatastata unitamente all’abitazione.

Per avere diritto all’applicazione della riduzione occorre presentare apposita comunicazione tramite la modulistica predisposta dall’ufficio tributi entro il termine fissato per il versamento del saldo;

– beni merce: ai sensi dell’art. 1 comma 751 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160, a decorrere dal 1° gennaio 2022 i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dal pagamento dell’IMU; per avere diritto all’applicazione della esenzione occorre presentare la dichiarazione IMU.

– Novità IMU 2023All’articolo 1, comma 759, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, concernente i casi di esenzione dall’imposta municipale propria, dopo la lettera g) è aggiunta la seguente:
« g-bis) gli immobili non utilizzabili né disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all’autorità giudiziaria in relazione ai reati di cui agli articoli 614, secondo comma [reato di violazione di domicilio], o 633 [invasione di terreni o edifici] del codice penale o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale.

Il soggetto passivo comunica al comune interessato, secondo modalità telematiche stabilite con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, il possesso dei requisiti che danno diritto all’esenzione. Analoga comunicazione deve essere trasmessa allorché cessa il diritto all’esenzione»;

– sono esenti dall’imposta, per il periodo dell’anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte, ai sensi dell’art. 1 c. 759 della L. 160/2019, anche i fabbricati classificati  o  classificabili  nelle  categorie catastali da E/1 a E/9 e i  fabbricati  con  destinazione  ad  usi  culturali  di  cui all’articolo 5-bis del decreto del  Presidente  della  Repubblica  29 settembre 1973, n. 601.

Beneficiano della riduzione della base imponibile del 50% i fabbricati concessi in comodato d’uso gratuito ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori e figli), ad esclusione delle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Per poter beneficiare della riduzione occorre rispettare tutte le seguenti condizioni:

  1. il comodante che concede il fabbricato in uso deve risiedere anagraficamente, quindi dimorare abitualmente a Sarconi e non deve possedere altri fabbricati ad uso abitativo in Italia oltre la casa in cui risiede a Sarconi e quella data in comodato d’uso gratuito;
  2. la concessione dell’immobile ai genitori/figli deve risultare da un contratto, in forma scritta o verbale, che deve essere registrato presso l’Agenzia delle Entrate;

La riduzione decorre dalla data di stipula (in caso di forma scritta) o di conclusione (in caso di accordo      verbale).

L’agevolazione si estende, in caso di morte del comodatario, anche al coniuge di quest’ultimo,  ma solo  se sono presenti figli minori.

Il beneficio si applica anche alle pertinenze, come definite ai fini IMU secondo la disciplina prevista per l’abitazione principale.

Per avere diritto all’applicazione della esenzione occorre presentare la dichiarazione IMU.

Ai fini dell’applicazione dell’agevolazione si veda anche la Risoluzione 1/DF del Ministero delle Finanze del 17 febbraio 2016.

Con la sentenza N. 37346/2022 della Corte Suprema di Cassazione è stato chiarito che non sussiste il comodato gratuito al parente in linea diretta di primo grado in caso di comproprietà dell’immobile e pertanto il comproprietario non residente è tenuto al pagamento dell’IMU senza riduzione di imponibile e con applicazione dell’aliquota ordinaria.

– i fabbricati inagibili/inabitabili e di fatto non utilizzati: l’inagibilità o inabitabilità consiste in un degrado fisico sopravvenuto non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria: la base imponibile è ridotta del 50%; l’inagibilità o inabitabilità è accertata dall’ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del DPR 445/2000 che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato. Per avere diritto all’applicazione della esenzione occorre presentare la dichiarazione IMU;

– i fabbricati di interesse storico o artistico, di cui all’art. 10 del D.Lgs n. 42/2004: la base imponibile è ridotta del 50%. Per avere diritto all’applicazione della esenzione occorre presentare la dichiarazione IMU;

– i fabbricati locati a canone concordato di cui alla legge n. 431/1998 beneficiano della riduzione del 25% dell’imposta;

– NOVITÀ IMU 2023 – PENSIONATI RESIDENTI ALL’ESTERO: torna nella misura del 50% la riduzione dell’imposta dovuta per una sola unità immobiliare ad uso abitativo, a condizione che non sia locata o data in comodato d’uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato, che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia, residenti in uno Stato di assicurazione, diverso dall’Italia;

Per avere diritto alla riduzione occorre presentare la dichiarazione IMU.

Ai sensi dell’articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993, i terreni agricoli, anche non coltivati, ricadenti nel Comune di Sarconi non sono soggetti all’IMU.

Non sono soggetti all’IMU anche i terreni a immutabile destinazione agro silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e non usucapibile e i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all’articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99 del 2004, indipendentemente dalla loro ubicazione.

L’IMU si calcola applicando alla base imponibile l’aliquota fissata per la particolare fattispecie. La base imponibile è costituita dal valore dell’immobile determinato nei modi previsti dalla legge, come di seguito indicato.

  • fabbricati iscritti in catasto [art. 1, comma 745, della legge n. 160 del 2019]

Per i fabbricati iscritti in catasto, la base imponibile è costituita dal valore dell’immobile, determinato applicando all’ammontare della rendita catastale, rivalutata del 5%, i seguenti moltiplicatori:

gruppo/categoria catastale Moltiplicatore
A (tranne A/10) 160
A/10 80
B 140
C/1 55
C/2, C/6 e C/7 160
C/3, C/4 e C/5 140
D (tranne D/5) 65
D/5 80

 

  • aree fabbricabili [art. 1, comma 746, della legge n. 160 del 2019]

Per area fabbricabile si intende qualsiasi area potenzialmente utilizzabile a fini edificatori sulla base degli strumenti urbanistici generali o attuativi, considerandosi tuttavia non fabbricabili i terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, sui quali persista l’utilizzazione agro-silvo-pastorale. Sono considerati altresì aree fabbricabili i terreni comunque utilizzati per fini edificatori e i terreni potenzialmente edificabili, ancorché utilizzati per scopi agricoli in modo non imprenditoriale.

Per le aree fabbricabili, la base imponibile è costituita dal valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno di imposizione, o a far data dall’adozione degli strumenti urbanistici, tenendo conto dei seguenti elementi:

–  zona territoriale di ubicazione;
–  indice di edificabilità;
–  destinazione d’uso consentita;
–  oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione;
–  prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

Nell’esercizio delle proprie facoltà riconosciute dalla legge, con deliberazione  n. 10 del 17.04.2023 il Comune ha deliberato i seguenti valori di riferimento, confermando quelli già stabiliti con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 26.06.2012:

  Ex Piano di Fabbricazione  Regolamento Piano Urbanistico              Descrizione                  Valore
 

 

 

 

 

 

 

 

ZONA B

 

TI

 

TT2

 

TS

 

TV

 

TV1

 

TV2

 

TT

 

DP

 

 

Tess. Intercluso di completamento

 

Piano attuativo

 

 

Tessuto Storico consolidato

 

Tess. Edilizio di vecchia trasformazione

 

Intervento diretto (concessione diretta)

Piano Attuativo

 

Tessuto di Trasformazione

 

Distretti Perequativi

 

 

 

 

 

 

 

 

€. 18,08

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZONA C1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TT

 

TL

 

TT1

 

DP

 

TI

 

TS

 

TT2

 

TV

 

TV1

 

Tess. Di trasformazione

 

Tess. Lottizzato convenzionato

 

Intervento diretto

 

Distretti perequativi

 

Tess. Intercluso di completamento

 

Tess. Storico consolidato

 

Piano attuativo

 

Tess. Edilizio di vecchia trasformazione

 

Intervento diretto (concessione diretta)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

€. 15,49

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZONA C2

PO3

 

PO2

 

PO1

 

TT1

 

TT

 

AR1

 

AR

 

DP

 

TS

 

PO6

 

TM1

 

TM2

 

PO9

 

TL

 

Aree edificate e sature

 

Piano operativo

 

Piano operativo

 

Intervento diretto (concessione diretta)

 

Tessuto di trasformazione

 

Intervento diretto (concessione diretta)

Area complessa da riqualificazione

Distretti perequativi

 

Tess. Storico consolidato

 

Piano operativo

 

Intervento diretto (concessione diretta)

 

Piano attuativo

 

Piano operativo

 

Tess. Lottizzato convenzionato

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

€. 12,91

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZONA C3

 

PO4

 

PO3

 

TT

 

TT1

 

TI

TS

 

TL

 

TM1

 

PO7

 

PO8

 

TM

 

Aree edificate e sature

 

Piano operativo

 

Tessuto di trasformazione

 

Intervento diretto (concessione diretta)

 

Tess. Intercluso di completamento

Tess. Storico consolidato

 

Tess. Lottizzato convenzionato

 

Intervento diretto (concessione diretta)

 

Piano operativo

 

Piano operativo

 

Tessuto misto

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

€. 10,33

 

ZONA D

 

Zona A (P.I.P ) San Giacomo

 

Area produttiva e artigianale

 

 

€. 7,75

 

ZONA D1

 

(Artigianale – industriale) P.I.P Matinelle

 

Extra urbano produttivo industriale

 

€. 5,16

 

 

******Per i suoli acquisiti o espropriati da parte del Comune il valore è pari a quello corrisposto.

€. 11,73

Per individuare la zona rispetto alla Pianificazione comunale consultare la planimetria.

Ai sensi dell’art. 1, comma 762, della L. 160/2019 il versamento dell’imposta dovuta al comune per l’anno in corso è effettuato in due rate.

Entro il 16 giugno 2023 deve essere versato l’acconto 2023 pari all’imposta dovuta per il primo semestre applicando aliquote e detrazioni dell’anno precedente.

Entro il 18 dicembre 2023 (scadenza differita di due giorni in quanto il 16 dicembre ricade di sabato) deve essere versato il saldo a conguaglio sull’imposta dovuta per l’intero anno sulla base delle aliquote approvate per l’anno 2023.

È facoltà del contribuente provvedere al versamento dell’imposta complessivamente dovuta in un’unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno 2023.

Il pagamento deve essere effettuato mediante modello F24.

L’importo da versare deve essere arrotondato all’euro per ciascun rigo del modello F24 o del bollettino, senza centesimi; l’arrotondamento va effettuato per difetto se la frazione è inferiore a 50 centesimi o per eccesso se è uguale o superiore a detto importo.

Sono considerati regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri.

Si è tenuti al pagamento dell’ IMU solo se la cifra da versare è superiore a euro 12,00. Tale importo si intende riferito all’imposta complessivamente dovuta per l’anno in corso e non alle singole rate di acconto e di saldo.

Il Comune non invia al domicilio dei contribuenti alcun avviso né i bollettini per il pagamento del tributo.

PER I RESIDENTI ALL’ESTERO

  • Per la quota spettante al Comune di Sarconi: bonifico sul seguente IBAN IT92Q0706676590000000554035 – codice BIC/SWIFT: ICRAITRR4A0;
  • per la quota riservata allo Stato: bonifico direttamente in favore della Banca d’Italia (codice BIC BITAITRRENT), utilizzando il codice IBAN IT02G0100003245348006108000.

La copia di entrambe le operazioni deve essere inoltrata al Comune per i successivi controlli.

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 17.04.2023 sono state confermate le aliquote applicate nel 2022 di cui alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 26.05.2022.

  • Aliquota base (Ordinaria): 8,60‰ (per mille)
  • Abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: 5‰;
  • Fabbricati rurali ad uso strumentale: 1‰;
  • Fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10: 8,60‰;
  • Fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: 8,60‰;
  • Aree fabbricabili: 8,60‰.

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