Sportello Unico Digitale - Comune di Sarconi

Pannelli solari in edilizia libera, arriva il silenzio assenso nei casi di autorizzazione paesaggistica

10/05/2023

A circa un anno dal D.L. 17/2022 (convertito in L. 34/2022) finalizzato a sbloccare l’installazione di pannelli solari termici e fotovoltaici sulle coperture di edifici e strutture già esistenti, arriva una novità per quelli comunque sottoposti ad autorizzazione paesaggistica: il silenzio-assenso. La semplificazione è giunta con l’articolo 47 comma 6 DL 13/2023 (Decreto PNRR) che apporta modifiche al predetto D.L. 17/2022, in particolare per l’installazione di pannelli solari in zone sottoposte a certi vincoli paesaggistici.

Il silenzio assenso “fotovoltaico” nei casi di autorizzazione paesaggistica

L’articolo 9 C.5 DL 17/2022 (convertito con modifiche dalla L. 34/2022) ha sostituito il Comma 5 art. 7-bis D.Lgs. 28/2011. A questa stesura, è stata aggiunta la semplificazione del silenzio assenso tramite l’articolo 47 c.6 D.L. 13/2023, evidenziata in grassetto:

“5. Ferme restando le disposizioni tributarie in materia di accisa sull’energia elettrica, l’installazione, con qualunque modalità, anche nelle zone A degli strumenti urbanistici comunali, come individuate ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, di impianti solari fotovoltaici e termici sugli edifici, come definiti alla voce 32 dell’allegato A al regolamento edilizio-tipo, adottato con intesa sancita in sede di Conferenza unificata 20 ottobre 2016, n. 125/CU, o su strutture e manufatti fuori terra diversi dagli edifici, ivi compresi strutture, manufatti ed edifici già esistenti all’interno dei comprensori sciistici, e la realizzazione delle opere funzionali alla connessione alla rete elettrica nei predetti edifici o strutture e manufatti, nonché’ nelle relative pertinenze, compresi gli eventuali potenziamenti o adeguamenti della rete esterni alle aree dei medesimi edifici, strutture e manufatti, sono considerate interventi di manutenzione ordinaria e non sono subordinate all’acquisizione di permessi, autorizzazioni o atti amministrativi di assenso comunque denominati, ivi compresi quelli previsti dal codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, a eccezione degli impianti installati in aree o immobili di cui all’articolo 136, comma 1, lettere b) e c), del citato codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, individuati mediante apposito provvedimento amministrativo ai sensi degli articoli da 138 a 141 e fermo restando quanto previsto dagli articoli 21 e 157 del medesimo codice. In presenza dei vincoli di cui al primo periodo, la realizzazione degli interventi ivi indicati e’ consentita previo rilascio dell’autorizzazione da parte dell’amministrazione competente ai sensi del citato codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di ricezione dell’istanza, decorso il quale senza che siano stati comunicati i motivi che ostano all’accoglimento dell’istanza medesima ai sensi dell’articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, l’autorizzazione si intende rilasciata ed e’ immediatamente efficace. Il termine di cui al secondo periodo può essere sospeso una sola volta e per un massimo di trenta giorni qualora, entro quindici giorni dalla data di ricezione dell’istanza, la Soprintendenza rappresenti, in modo puntuale e motivato, la necessità di effettuare approfondimenti istruttori ovvero di apportare modifiche al progetto di installazione. Le disposizioni del primo periodo si applicano anche in presenza di vincoli ai sensi dell’articolo 136, comma 1, lettera c), del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, ai soli fini dell’installazione di pannelli integrati nelle coperture non visibili dagli spazi pubblici esterni e dai punti di vista panoramici, eccettuate le coperture i cui manti siano realizzati in materiali della tradizione locale”.

Analizziamo le condizioni del nuovo silenzio-assenso, quando si forma rendendo immediatamente efficace la richiesta di autorizzazione paesaggistica:

  • per le richieste di autorizzazione paesaggistica dovute nei casi rimasti esclusi dal DL 17/2022-L. 34/2022;
  • al termine di 45 giorni dal deposito dell’istanza (ovviamente dal primo deposito presso l’ente procedente (Regione, provincia o Comune), a prescindere dallo stato di avanzamento dell’iter, anche prima o dopo l’invio alla Soprintendenza;
  • Se entro 15 giorni dal deposito dell’istanza, la Soprintendenza chiede integrazioni o modifiche al progetto, il termine di formazione del silenzio assenso (45 giorni) è sospeso per massimo 30 giorni;
  • in assenza di preavviso di diniego comunicato ai sensi dell’art. 10-bis L. 241/90;
Ultima modifica: 10 Maggio 2023 alle 08:30

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