I progetti di lavori che ricadono nell’ambito di applicazione del “Codice dei contratti pubblici” (D.Lgs. 36/2023) non sono soggetti “agli obblighi di deposito e di autorizzazione per le costruzioni in zone sismiche, nonché di denuncia dei lavori all’”ufficio del genio civile”.
Ai sensi dell’art. 42 comma 3 del “Codice dei contratti pubblici” (D.Lgs. 36/2023) la verifica della progettazione assolve a tutti gli obblighi di deposito e di autorizzazione per le costruzioni in zone sismiche, nonché di denuncia dei lavori all’ufficio del genio civile.
I progetti, corredati della attestazione dell’avvenuta positiva verifica, sono depositati con modalità telematica interoperabile presso l’Archivio informatico nazionale delle opere pubbliche del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.