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Definizione di Costruzioni Esistenti da parte dell’Ufficio Infrastrutture e Mobilità della Regione Basilicata

16/01/2023

Circolare interpretativa inerente la definizione di Costruzioni Esistenti da parte dell’Ufficio Infrastrutture e Mobilità della Regione Basilicata. – Prot. n. 83338/2022 del 16/06/2022

In esito ai numerosi quesiti pervenuti a quest’Ufficio sulla definizione di “costruzione esistente”, al fine di fornire una interpretazione univoca dell’Ufficio Politiche Integrate per la Sicurezza, i Controlli e la Prevenzione Sismica, viene adottata la presente circolare.

Quando si parla di costruzioni esistenti, dal punto di vista strutturale, occorre partire dalla definizione contenuta nella normativa tecnica. Il cap. 8.1 del D.M. 17/01/2018 (NTC 2018) riporta testualmente:

“Si definisce costruzione esistente quella che abbia, alla data della redazione della valutazione di sicurezza e/o del progetto d’intervento, la struttura completamente realizzata”.

La Circolare n. 7/2019, poi, specifica che:

“In termini del tutto generali, con l’espressione struttura completamente realizzata può intendersi una struttura per la quale, alla data della redazione della valutazione di sicurezza e/o del progetto di intervento, sia stato redatto il certificato di collaudo statico ai sensi delle Norme Tecniche vigenti all’epoca della costruzione; se all’epoca della costruzione l’obbligo del collaudo statico non sussisteva, devono essere state almeno interamente realizzate le strutture e i muri portanti e le strutture degli orizzontamenti e delle coperture”.

§. 1 Vi sono, dunque, costruzioni esistenti per le quali il certificato di collaudo è assente perché i dispositivi di legge vigenti all’atto della loro realizzazione non prevedevano il deposito di alcun collaudo delle strutture, vale a dire:

  • edifici costruiti (di qualsiasi tipologia) in data antecedente al 19 aprile 1940 (entrata in vigore del R.D. del 16.11.1939 n. 2229);
  • edifici costruiti a partire dal 19 aprile 1940 e prima del 5 gennaio 1972 (data di entrata in vigore della Legge 1086/1971), non costituiti da struttura in conglomerato cementizio armato;
  • edifici non ricadenti in zona sismica, costruiti a partire dal 5 gennaio 1972, non costituiti da struttura in conglomerato cementizio armato normale o precompresso o a struttura metallica;
  • edifici ricadenti in zona simica costruiti prima dall’ 11 agosto 1997 (data di entrata in vigore della L.R. n. 38 del 06/08/1997) non costituiti da struttura in conglomerato cementizio armato normale o precompresso o a struttura metallica.

Per le opere e gli interventi strutturali suddetti, la struttura può definirsi “completamente realizzata” (e quindi esistente) se sono state almeno interamente realizzata le strutture e i muri portanti, e le strutture degli orizzontamenti e delle coperture (§ C8.1 della Circolare esplicativa n.7 del 21/01/2019) e risponde ai requisiti di legittimità disciplinati dal comma 1-bis dell’art. 9-bis del D.P.R. 380/01, che recita: “1-bis. Lo stato legittimo dell’immobile o dell’unità immobiliare è quello stabilito dal titolo abilitativo che ne ha previsto la costruzione o che ne ha legittimato la stessa e da quello che ha disciplinato l’ultimo intervento edilizio che ha interessato l’intero immobile o unità immobiliare, integrati con gli eventuali titoli successivi che hanno abilitato interventi parziali. Per gli immobili realizzati in un’epoca nella quale non era obbligatorio acquisire il titolo abilitativo edilizio, lo stato legittimo è quello desumibile dalle informazioni catastali di primo impianto ovvero da altri documenti probanti, quali le riprese fotografiche, gli estratti cartografici, i documenti d’archivio, o altro atto, pubblico o privato, di cui sia dimostrata la provenienza, e dal titolo abilitativo che ha disciplinato l’ultimo intervento edilizio che ha interessato l’intero immobile o unità immobiliare, integrati con gli eventuali titoli successivi che hanno abilitato interventi parziali. Le disposizioni di cui al secondo periodo si applicano altresì nei casi in cui sussista un principio di prova del titolo abilitativo del quale, tuttavia, non sia disponibile copia.”

In sintesi i requisiti di legittimità dal punto di vista urbanistico sono provati:

  • per gli immobili realizzati prima del 1942 (ovvero prima del 31/10/1942, data di entrata in vigore della L 1150/42) e per gli immobili realizzati fuori dai centri urbani, dopo il 1942 e prima del 1967 per i quali non occorreva alcun titolo abilitativo, si applicano le disposizioni del secondo periodo del comma 1-bis dell’art. 9-bis del D.P.R. 380/01;
  • per gli immobili realizzati nei centri urbani, dopo il 1942 e prima del 1967, vi era l’obbligo del titolo abilitativo (Licenza Edilizia);
  • per gli immobili realizzati dopo il 1967, anche in aree collocate all’esterno dei centri abitati era necessario il titolo abilitativo (L.E. C.E., PdC, SCIA…);
  • nei casi in cui sussista un principio di prova del titolo abilitativo del quale, tuttavia, non sia disponibile copia, si applicano le disposizioni del secondo periodo del comma 1-bis dell’art. 9-bis del D.P.R. 380/01.

Per il conseguimento dell’Agibilità, ai sensi dell’art. 24 del D.P.R. 380/01, con la SCA, Segnalazione Certificata di Agibilità, ai fini della sussistenza delle condizioni di sicurezza, ai sensi dell’art. 9 della L.R. 38/97 e ss.mm.ii., le costruzioni esistenti, non soggette a denuncia dei lavori/autorizzazione con le previgenti leggi e norme in materia di costruzioni, possono essere oggetto delle verifiche previste per la valutazione della sicurezza di cui al capitolo 8 del D.M. 17/1/2018 ed all’emissione di un Certificato di Idoneità Statica-Sismica che dovrà indicare anche la vita utile dell’opera. Il Certificato di Idoneità Statica-Sismica dovrà contenere una serie di accertamenti tecnici in conformità a quanto previsto nel D.M. 15/05/1985, come modificato dal D.M. 20/09/1985.

Ai sensi dell’art. 9 comma 8 della L.R. 38/97 e ss.mm.ii., le opere i cui progetti e relativi collaudi siano stati redatti con le norme previgenti al DM 14/01/2008 si intende la vita utile pari a 50 anni dall’ultimazione delle strutture.

Per tutte le strutture la cui vita utile risulta superata dovrà essere verificata la sussistenza delle condizioni di sicurezza con la verifica della sicurezza di cui al capitolo 8 del D.M. 17/1/2018.

Per le opere oggetto di condono edilizio, di cui alla Legge n. 47 del 28/02/1985, il Certificato di Idoneità Statica è equivalente al collaudo.

§. 2 Le costruzioni non riconducibili a quelle sopra elencate, ovvero le opere e gli interventi per i quali vigeva e vige l’obbligo del deposito del progetto delle opere strutturali e il deposito del collaudo sono riportate nella Tabella A, allegata alla presente circolare.

In merito a quanto sopra esposto si specifica quanto segue:

  • per gli interventi in c.c.a. realizzati tra il 19 aprile 1940 e il 5 gennaio 1972 è necessario accertare che per l’opera sia stato redatto e depositato presso la Prefettura il Certificato di Collaudo statico ai sensi dell’art. 4, comma 8 del Regio Decreto n. 2229/1939.

Qualora, a seguito di ricerche effettuate presso gli enti preposti al deposito del certificato di collaudo (Prefettura, Archivio di Stato…) non risulta possibile reperire il collaudo statico, tenuto conto delle difficoltà oggettive, e considerato che per tali opere, ai sensi dell’art. 9 comma 8 della L.R. 38/97, è già superata la vita utile di 50 anni, si ritiene, fatti salvi i pieni poteri disciplinari e sanzionatori della pubblica amministrazione in relazione agli accertamenti per i reati previsti dagli artt. 71 e successivi del DPR 380/01, che si possa procedere alla verifica della sussistenza delle condizioni di sicurezza con la verifica della sicurezza di cui al capitolo 8 del D.M. 17/1/2018 ed all’emissione del Certificato di Idoneità Statica–Simica, ai sensi dell’art. 9 comma 6 della L.R. 38/97 e ss.mm.ii..

In riferimento all’equiparazione del Certificato di Idoneità Statica Sismica al Collaudo si evidenzia anche quanto riportato in una sentenza del TAR della Regione Calabria (Sentenza n.00584/2019 REG.PROV.COLL n. 00758/2016 REG. RIC.) che recita testualmente: ”ai fini dell’equivalenza sostanziale, la relazione con cui si dichiara l’idoneità statica di una costruzione non possiede la medesima forza  di un certificato di collaudo, essendo quest’ultimo il prodotto di un insieme di obblighi e regole ben determinati (nella qualificazione dei tecnici, dei costruttori, dei materiali, delle ispezioni, ecc.). E’ anche vero, peraltro, che in alcuni casi la dichiarazione di idoneità statica può contenere (sempre sotto la responsabilità del tecnico incaricato) le stesse considerazioni in termini di valutazione della sicurezza strutturale di quelle contenute nel certificato di collaudo statico e condurre perciò alle medesime conclusioni sostanziali”.

  • Per gli interventi, in c.c.a. in c.a.p. e a struttura metallica, realizzati dopo il 5 gennaio 1972 e per quelli in muratura realizzati in zona sismica dopo il 21 marzo 1974, in assenza di Denuncia dei Lavori, si dovrà procedere al deposito del progetto in sanatoria, ai sensi degli artt. 2 e 6 della L.R. 38/97, come modificata dalla L.R. n 38/2020, e degli artt. 93 e 94 del D.P.R. 380/01.

§. 3 Per le opere oggetto di deposito ai sensi L. 1086/71, del D.P.R. 380/01 e della L.R. 38/97 per le quali non risulti redatta la Relazione a Struttura Ultimata e/o il certificato di collaudo, queste non possono essere sostituite dal Certificato di Idoneità Statica, in quanto la procedura dettata dalle citate norma prescrivono l’obbligo della redazione e del deposito della Relazione a Strutture Ultimate e del Certificato di collaudo, nei termini ivi fissati, con relative sanzioni di rilevanza penale per il Direttore dei Lavori e per il Collaudatore inadempienti.

In tali casi occorre concludere l’iter procedurale così come previsto dalla normativa in vigore al tempo della realizzazione delle opere, pertanto il direttore dei lavori delle strutture ha l’obbligo di depositare la Relazione a Struttura Ultimata, come prescritto dall’art. 6 della legge 1086/71 (attualmente dall’art. 65 comma 6 del D.P.R. 380/01 e dall’art. 3 della L.R. n. 38/97) e successivamente il collaudatore (art. 7 della L. 1086/71 e dell’art. 5 della L.R. 38/97) dovrà redigere e depositare il Certificato di Collaudo.

Tabella A – Opere e interventi che richiedevano il deposito di un progetto per le opere strutturali e il deposito del collaudo

Materiale della struttura
Vincolo
Norma
Entrata in vigore
Adempimenti normativi
Amministrazione preposta
Prima dell’inizio lavori
Ad Ultimazione Lavori
Calcestruzzo Armato R.D. n. 2229 del 16/11/1939 19/04/1940 Deposito progetto di massima (art. 4) Collaudo per ottenere la licenza d’uso (art. 4) Prefettura
Conglomerato cementizio armato normale e precompresso o a struttura metallica L. n. 1086 del 05/11/1971 05/01/1972 Deposito progetto esecutivo (art. 4) Relazione a struttura Ultimata (art. 6) Collaudo (art. 7) Genio Civile
Tutte Zona simica e/o

Abitato da consolidare

L. n. 1684 del 25/11/1962 22/12/1962 Autorizzazione (art. 2 e art. 26)[1] Genio Civile
Tutte Abitato da consolidare L. n. 64 del 2/02/1974 21/03/1974 Autorizzazione (art. 2)2 Genio Civile – Regioni
Zona simica alta sismicità Autorizzazione (art. 18) e Denuncia (art.17)3
Zona simica bassa sismicità Denuncia dei lavori (art. 17)3
Tutte Zona simica e/o Abitato da consolidare L.R. n. 40 del 29/11/1982 04/12/1982 Denuncia dei lavori (art. 1) 4 Regioni
Tutte Interventi realizzati con i benefici della L. 219/81 L. n. 219 del 14/5/1981 18/05/1981 Autorizzazione (art. 14)

Autorizzazione (art. 21-22)

Comuni

Regioni

Tutte Interventi realizzati con i benefici della L. 219/81 e  L. n. 187/82 L.R. n. 25 del 29/08/1983 04/12/19825 Deposito (art. 2) Comuni
Tutte Zona simica e/o Abitato da consolidare L.R. n. 38 del 6/08/1997 11/08/1997 Denuncia dei lavori (art. 2) Relazione a struttura Ultimata (art. 3) Collaudo (art. 5) Regioni
Conglomerato cementizio armato normale e precompresso o a struttura metallica D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 30/06/2003 Denuncia dei lavori (art. 65) Relazione a struttura Ultimata (art. 65) Collaudo (art. 67) Regioni
Tutte Abitato da consolidare Autorizzazione (art. 61)
Zona simica alta sismicità Autorizzazione (art. 94)6
Zona simica bassa simicità Denuncia dei lavori (art. 93) 6

[1] Per le opere in c.c.a. dovevano essere rispettate le disposizioni di cui all’art.4 del R.D. n.2229/1939;

2 Per le opere di c.c.a., c.a.p. e a struttura metallica dovevano essere rispettate le disposizioni di cui agli artt. 4, 6 e 7 della L.1086/71;

3 Per le opere di cui all’art.5, lett.a), della L.64/74, dovevano essere rispettate le disposizioni di cui agli artt. 6 e 7 della L.1086/71;

4 Per le opere di cui all’art.5, lett.a), della L.64/74, dovevano essere rispettate le disposizioni di cui agli artt. 6 e 7 della L.1086/71, mentre per le opere di cui alle lett. b), c) e d), doveva essere redatto il Certificato di Regolare Esecuzione (art.4 L.R. 40/82);

5 Ai sensi dell’art. 9 della L.R. 25/83, i progetti già depositati ai sensi della L.R. 29-11-1982, n. 40, dovevano essere trasmessi a cura degli uffici regionali ai Comuni.

6 Con il D.L. 24 ottobre 2019, n. 12, convertito con L.12 dicembre 2019, n. 156 sono soggetti ad autorizzazione in zona sismica solo gli interventi “rilevanti” nei riguardi della pubblica incolumità di cui all’art. 94-bis del D.P.R. 380/01.

Ultima modifica: 16 Gennaio 2023 alle 12:15

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