Sportello Unico Digitale - Comune di Sarconi

Circolare applicativa degli artt. 65, 93 e 94-bis del d.p.r. 380/01 e dell’art. 2 della l.r. 38/97 e ss.mm.ii. Denuncia dei lavori di interventi di “minore rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità” – inizio lavori

16/01/2023

Documento protocollato

Come è noto, il d.p.r. 380/01 “Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia” ha subito importanti modifiche, in ordine alle procedure sulle funzioni in materia sismica, con:

  1. il decreto legge 18 aprile 2019, n. 32 (cd “decreto sblocca cantieri”), convertito con modificazioni dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, successivamente modificato con decreto legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156;
  2. il decreto del 30 aprile 2020 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, pubblicato in G.U. n. 124 del 15 maggio 2020. “Approvazione delle linee guida per l’individuazione, dal punto di vista strutturale, degli interventi di cui all’articolo 94 -bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, nonché delle varianti di carattere non sostanziale per le quali non occorre il preavviso di cui all’articolo 93”.

In particolare, con il decreto legge 18 aprile 2019, n. 32, allo scopo di semplificare la disciplina degli interventi strutturali in zone sismiche, sono state introdotte tre tipologie d’intervento in rapporto alla loro “rilevanza nei confronti della pubblica incolumità”, distinguendo, per ciascuna tipologia, procedimenti amministrativi progressivamente più snelli per l’ottenimento dei necessari titoli abilitativi di competenza regionale.

Per gli interventi che si configurano come “rilevanti nei riguardi della pubblica incolumità”[1] è necessaria, prima di iniziare i lavori, l’acquisizione dell’autorizzazione sismica, mentre per gli interventi di “minore rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità”[2] o “privi di rilevanza”[3] lo stesso articolo, al comma 4, prevede la deroga a quanto previsto all’art. 94 comma 1 in ordine all’obbligo della “preventiva autorizzazione del competente ufficio tecnico della regione” prima di iniziare i lavori.

Pertanto, per gli interventi di “minore rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità” vige, ai sensi del comma 1 dell’art. 93, l’obbligo di preavviso scritto allo sportello unico e il contestuale deposito del progetto e dell’asseverazione del progettista sul rispetto delle norme tecniche per le costruzioni e sulla coerenza tra il progetto esecutivo riguardante le strutture e quello architettonico, nonché sul rispetto delle eventuali prescrizioni sismiche contenute negli strumenti di pianificazione urbanistica. Tale deposito è valido anche agli effetti della denuncia dei lavori di cui all’articolo 65 del d.p.r. 380/01.

Con il decreto del 30 aprile 2020 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, pubblicato in G.U. n. 124 del 15 maggio 2020, sono state approvate le linee guida per l’individuazione, dal punto di vista strutturale, degli interventi di cui all’articolo 94-bis, comma 1, del d.p.r. 380/01, nonché delle varianti di carattere non sostanziale per le quali non occorre il preavviso di cui all’articolo 93.

Tale mutato panorama normativo ha spinto il legislatore regionale a rivedere l’assetto delle competenze delineato dalla l.r. 38/1997, pertanto:

  • il Consiglio Regionale con la l.r. 24 novembre 2020, n. 38, recante “Modifiche alla Legge Regionale 6 agosto 1997, n. 38 (Norme per l’esercizio delle funzioni regionali in materia di difesa del territorio dal rischio sismico)”, ha approvato le modifiche alla l.r. 38/97 per l’adeguamento e l’armonizzazione della normativa regionale alla normativa statale sopravvenuta.
  • la Giunta Regionale, in ottemperanza all’art. 12, comma 1, della l.r. 38/1997, così come modificato dall’art. 6 della l.r. 38/2020, con la deliberazione n. 851 del 22/10/2021 ha approvato in via preliminare il “Documento di attuazione della legge regionale n. 38/1997 – Criteri e modalità attuativi –  l.r.  n. 38/1997 art. 12 comma 1”, con il quale è stata definita la Modulistica Unificata Regionale (MUR) e sono stati individuati:
  1. i contenuti minimi del progetto esecutivo delle strutture;
  2. le specifiche elencazioni di adeguamento alle Linee Guida di cui all’art. 94-bis comma 2 del d.p.r. 380/01;
  3. i criteri di esame per l’accertamento della completezza e dei controlli di merito sui progetti soggetti ad autorizzazione;
  4. le modalità di svolgimento ed i criteri di controllo a campione delle opere denunciate con preavviso di cui all’art. 2 della l.r. 38/1997;
  5. gli adempimenti di cui all’art. 6 della l.r. 38/1997;
  6. i contributi per le spese di istruttoria e di conservazione dei progetti.

Il suddetto “Documento di attuazione della legge regionale n. 38/1997 – Criteri e modalità attuativi – l.r. n. 38/1997 art. 12 comma 1”, che definisce puntualmente le procedure di autorizzazione, deposito, vigilanza e controllo dell’attività edilizia in zona sismica, ha acquisito il parere della Terza Commissione Consiliare e, una volta concluso il necessario adeguamento della procedura informatica SIS, sarà sottoposto alla approvazione definitiva da parte della Giunta Regionale.

Nelle more dell’approvazione definitiva ed entrata in vigore del “Documento di attuazione della legge regionale n. 38/1997 – Criteri e modalità attuativi – l.r. n. 38/1997 art. 12 comma 1”, si ritiene dunque necessario,  chiarire che, per gli interventi di “minore rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità” di cui all’art. 94-bis del d.p.r. 380/01 comma 1 lett. b), la trasmissione della denuncia dei lavori, delle asseverazioni di cui all’art. 2 della l.r. 38/97 e degli atti progettuali agli sportelli unici dell’edilizia, mediante il Sistema Informativo Sismica Regionale, ottempera agli obblighi di preavviso scritto allo sportello unico e al contestuale deposito del progetto, ai sensi dei commi 1 e 5 dell’art. 93 del d.p.r. 380/01. Tale deposito è valido anche agli effetti della denuncia dei lavori di cui all’articolo 65 del d.p.r. 380/01.

La ricevuta di trasmissione degli atti, rilasciata via PEC dal Sistema Informativo Sismica Regionale, equivale ad attestazione dell’avvenuta trasmissione del preavviso scritto ed alla denuncia del costruttore allo sportello unico ai sensi degli artt. 93 e 65 del d.p.r. 380/01. Dunque, fatti salvi ulteriori titoli abilitativi obbligatori per legge o regolamenti, i lavori strutturali possono iniziare il giorno stesso in cui si trasmette la denuncia dei lavori tramite il Sistema Informativo Sismica Regionale.

Lo sportello unico provvede tempestivamente, tramite procedura informatizzata del Sistema Informativo Sismica Regionale, a trasmetterne l’istanza di denuncia dei lavori all’“Ufficio Politiche Integrate per la Sicurezza, i Controlli e la Prevenzione Sismica”.

Si sottolinea la responsabilità del committente, ovvero del tecnico delegato alla trasmissione della denuncia dei lavori sulla piattaforma informatica regionale, relativamente alla classificazione dell’intervento ai sensi dell’art. 94-bis del d.p.r. 380/01 quale intervento di “minore rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità” e alla completezza e regolarità degli atti depositati. Si richiamano altresì anche le responsabilità delle figure tecnico professionali ed operative (progettista strutturale, geologo/geotecnico, direttore dei lavori, collaudatore statico e impresa esecutrice) secondo quanto previsto dall’art. 3 della L.R. 06/08/1997 n. 38 e dalle norme tecniche di cui al D.P.R. 380/01 parte II Capo IV.

Sempre nelle more della approvazione e dell’entrata in vigore del “Documento di attuazione della legge regionale n. 38/1997 – Criteri e modalità attuativi – l.r. n. 38/1997 art. 12 comma 1”, che definisce le modalità di controllo a campione di cui all’art. 94-bis comma 5 del d.p.r. 380/01 e dell’art. 4 della l.r. 38/97, l’Ufficio “Politiche Integrate per la Sicurezza, i Controlli e la Prevenzione Sismica” si riserva di effettuare istruttoria formale in ordine alla completezza e regolarità degli atti depositati di tutte le pratiche, non soggette ad autorizzazione, pervenute con le modalità e la scheda approvata con D.G.R. n. 539 del 28/07/2020 “Legge  Regionale 6 agosto  1997, n. 38  –  D.P.R.  6 giugno 2001, n.  380, e ss.mm.ii. – Approvazione attività di snellimento e semplificazione delle procedure di Istruttoria dei progetti relativi ad interventi da realizzare in aree sottoposte a vincolo sismico e relativo Disciplinare per l’esecuzione dei controlli a campione. Fase transitoria di recepimento della recente normativa statale”.

All’esito della verifica formale l’Ufficio, se gli atti trasmessi saranno ritenuti completi e idonei, rilascerà l’usuale comunicazione di avvenuto deposito degli atti, ovvero, se necessario, provvederà a richiedere la regolarizzazione entro un termine stabilito, non inferiore a 30 giorni.

Nel caso in cui tale termine non dovesse essere rispettato o l’esito della verifica dia esito negativo, il Dirigente dell’Ufficio “Politiche Integrate per la Sicurezza, i Controlli e la Prevenzione Sismica” comunicherà il rigetto dell’istanza di denuncia dei lavori. L’Ufficio, se accertata la carenza dei requisiti e dei presupposti di depositabilità della denuncia dei lavori, adotterà, ai sensi degli art. 19 e 21-nonies della L. 241/01, motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’intervento e di rimozione degli eventuali effetti dannosi prodotti.

Qualora sia possibile conformare l’intervento eseguito e i suoi effetti alla normativa vigente, l’Ufficio Regionale, con atto motivato, invita il “richiedente” a provvedere, prescrivendo le misure necessarie con la fissazione di un termine non inferiore a 30 giorni per l’adozione di queste ultime. In difetto di adozione delle misure da parte del “richiedente”, decorso il suddetto termine, l’attività si intende vietata. Con lo stesso atto motivato, in presenza di attestazioni non veritiere o di pericolo per la tutela dell’interesse pubblico in materia sicurezza pubblica, l’Ufficio Regionale dispone la sospensione dell’attività intrapresa.

In caso di accertamento di gravi violazioni di legge il Dirigente dell’Ufficio Regionale provvederà ai sensi dell’art. 96 e 97 del d.p.r. 380/01 a trasmette il processo verbale all’Autorità giudiziaria competente ed a sospendere i lavori.

L’Ufficio “Politiche Integrate per la Sicurezza, i Controlli e la Prevenzione Sismica”, in coordinamento con gli Sportelli Unici dell’Edilizia, provvederà alla vigilanza per l’osservanza delle norme tecniche ai sensi degli artt. 96 e 103 del d.p.r.  380/01 e ad eseguire i controlli egli accertamenti di merito previsti dalle norme.

 

 

Il Dirigente dell’Ufficio

Ing. Giuseppe GALANTE

[1] art. 94-bis del d.p.r. 380/01 comma 1 lett. a)

[2] art. 94-bis del d.p.r. 380/01 comma 1 lett. b)

[3] art. 94-bis del d.p.r. 380/01 comma 1 lett. c)

Ultima modifica: 16 Gennaio 2023 alle 12:18

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