Sportello Unico Digitale - Comune di Sarconi

Chiarimenti sulla presentazione del Certificato di Idoneità Statica-Sismica relativo alle pratiche di condono edilizio in ottemperanza all’art. 35, comma 3 lett.b), della Legge n. 47/85

16/01/2023

A seguito di alcuni quesitipervenuti a quest’Ufficio in merito all’obbligo della presentazione delCertificato di Idoneità Statica-Sismica al fine del perfezionamento di pratichedi condono edilizio ai sensi della L. 47/85, della L. 724/94 e della L. 326/03,è stata predisposta la presente circolare per fornire chiarimenti in meritoalla prescrizione dell’art. 35 comma 3 lettera b) della legge 47/85.

I riferimenti di legge cheregolamentano gli aspetti relativi alla sicurezza delle strutture per le opereabusive oggetto di condono edilizio sono i seguenti:

  • Legge n. 47 del 28/02/1985;
  • DM 15/05/1985, così come modificato dal DM20/09/1985 e con le precisazioni relative alle zone sismiche dell’art. 2 del DL20/11/1985, n. 656;
  • CircolareMinisteriale 30 Luglio 1985 n. 3357/25
  • Decreto Legge 2 del 12/01/1988;
  • Legge n. 724 del 23/12/1994, art. 39 commi 4 e 17;
  • Circolare Ministeriale 17 Giugno1995, N. 2241/UL;
  • Decreto Legge 269 del 30/09/2003, art. 32commi 27, 28, 33 e 35;
  • Legge n. 326 del 24/11/2003, art. 32 comma 43;
  • LeggeRegionale n. 18 del 12/11/2004 e ss.mm.ii.

La Legge 47/85, all’art. 35 comma3, e l’art. 1 del D.M. 15/05/1985 prescrivono entrambi che, quando l’operaabusiva supera i 450 metri cubi, alla domanda di concessione o diautorizzazione in sanatoria deve essere allegata una certificazione attestantel’idoneità statica delle opere eseguite.

La lett. b) del comma 3 dell’art.35 della L. 47/85 prevede inoltre che: “qualoral’opera per la quale viene presentata istanza di sanatoria sia stata inprecedenza collaudata, tale certificazione non è necessaria se non è oggetto dirichiesta motivata da parte del sindaco”.

La CircolareMinisteriale 30 Luglio 1985 n. 3357/25 al punto 9.1precisa che la certificazione di idoneità statica delle opere deve esseresempre presentata se l’opera abusiva supera i 450 mc e deve riguardare comunquel’intero edificio. Inoltre, precisa la circolare, che qualora un edificioabusivo superi il volume di 450 mc, ma sia formato da più unità immobiliari,tutte inferiori a detta misura ed appartenenti a diversi proprietari, lacertificazione di idoneità statica deve essere presentata dall’amministratorecondominiale o da uno dei proprietari anche per gli altri. Il sindaco,comunque, può condizionare il rilascio delle singole concessioni in sanatoriaalla presentazione della certificazione di idoneità statica.

A seguito delle modificheintrodotte dalla Legge 326/2003 all’art. 32 della Legge 47/85, il rilasciodel titolo abilitativo edilizio in sanatoria per opere eseguite su immobilisottoposti a vincolo è subordinato al parere favorevole delle amministrazionipreposte alla tutela del vincolo stesso.

Nel caso del vincolo sismico, lanorma citata prescrive che le opere insistenti su aree vincolate dopo la loroesecuzione che risultino in difformità dalla Legge 2 febbraio 1974, n. 64 esuccessive modificazioni e dal D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, sono suscettibili di sanatoria quandopossano essere collaudate secondo il disposto del 4 comma dell’art. 35 della L.47/85.

Alla luce di quest’ultima modificadella L. 47/85 il legislatore impone, per le opere abusive insistenti su areevincolate sismicamente, la necessita di dimostrare che le stesse abbiano irequisiti richiesti dal DM 15/05/1985, così come modificato dal DM 20/09/1985 econ le precisazioni relative alle zone sismiche dell’art. 2 del DL 20/11/1985,n. 656.

In tale ipotesi la L. 47/85 non fariferimento ad alcuna volumetria ed inoltre il comma 8 dell’art. 35 dellastessa legge, per le costruzioni eseguite nelle zone sottoposte a vincolo sismicoprima della realizzazione delle costruzioni stesse, impone il progetto diadeguamento, da redigersi in caso di inidoneità sismica delle strutture, qualunquesia la loro volumetria.

Tale formulazione fa intendere,che ai fini del vincolo sismico, il legislatore imponga comunque di accertarela conformità dell’intera struttura al D.M. 15/05/1985 da parte delprofessionista incaricato.

Quindi è ragionevole ritenere chele procedure ordinariamente richieste dalle varie discipline in ordine alladocumentazione da produrre ai fini dell’acquisizione dei pareri di competenzadegli uffici preposti alla tutela di vincoli, ai fini dell’acquisizione deglistessi pareri per accertare la sanabilità delle opere abusive, trovinoapplicazione anche in riferimento alle norme di sanatoria edilizia, sussistendopertanto, per quanto attiene al vincolo sismico, l’obbligo in ogni caso dieffettuare le prescritte verifiche ed accertamenti, per l’ottenimento delparere dell’Ufficio Tecnico Regionale preposto alla tutela del vincolo. Detteverifiche, indagini e accertamenti, pertanto, dovranno essere opportunamentedocumentati dal professionista incaricato per l’ottenimento del parere suddetto.

Nella fattispecie, lacertificazione di idoneità sismica della costruzione, attestata da unprofessionista abilitato, sostituisce a tutti gli effetti il certificatoprescritto dalle disposizioni vigenti in materia sismica (art. 35, comma 8,della L. 47/85).

Inoltre, l’art. 35, comma 9, dellaL. 47/85 richiede, per il rilascio della concessione o dell’autorizzazione insanatoria, qualsivoglia sia la struttura della costruzione, per quantoriguarda il vincolo sismico, soltanto il deposito presso l’amministrazionepreposta alla tutela del vincolo stesso sia dell’eventuale progetto diadeguamento prima dell’inizio dei lavori che della predettaCertificazione di Idoneità Sismica entro trenta giorni dalla data diultimazione dei lavori stessi.

Il deposito della Certificazionedi Idoneità Statica/Sismica ovvero le dichiarazioni relative alla sussistenzadella sicurezza statica/sismica richieste dalle procedure di condonocomportano di per sé la piena assunzione di responsabilità da parte delprofessionista incaricato in ordine alle dichiarazioni rese in seno allestesse.

L’Ufficio, in quanto preposto allatutela del vincolo sismico, ritiene che tali certificazioni e dichiarazionidebbano essere supportate sempre dalla documentazione relativa alleprescritte verifiche, indagini e accertamenti svolti dal professionistaincaricato.

A tal fine si invitano gli ufficitecnici comunali ad accertare se le dichiarazioni rese sulla idoneitàstatica/sismica dai tecnici incaricati siano supportate dalle prescritteverifiche, indagini e accertamenti che possono essere richieste comunque acorredo dell’istanza in sanatoria.

Sintetizzando quando disquisito sidistinguono le seguenti casistiche.

Caso 1 – Operaabusiva realizzata prima della dichiarazione di sismicità della zona.

In questo caso la L. 47/85prescrive la presentazione di un Certificato di Idoneità Statica a corredodella domanda di condono solo se la volumetria della parte abusiva oggetto dicondono è superiore a 450 mc.

Il Certificato di Idoneità Staticava depositato presso gli Uffici Tecnici Regionali (ex Genio Civile) se trattasidi opere realizzate in conglomerato cementizio armato, in conglomeratocementizio armato precompresso o a struttura metallica (comma 6 art. 35 L.47/85), ovvero presso il Comune se trattasi di opere con struttura in altromateriale (comma 5 art. 35 L. 47/85).

Inoltre, ai sensi dell’art. 32comma 2 della L. 47/85, sono suscettibili di sanatoria, le opere insistenti suaree vincolate dopo la loro esecuzione e che pur risultando in difformità dallalegge 2 febbraio 1974, n. 64,e ss. mm. ii. e dal D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380,possono essere collaudate secondo il disposto del quarto comma dell’art. 35della stessa L. 47/85, ovvero quando può essere redatta la certificazione diidoneità statica con riferimento al DM 15/05/1985, senza tener conto delladichiarazione di sismicità stessa.

Caso 2 – Operaabusiva realizzata in territorio comunale sottoposto a vincolo sismico almomento in cui è stata realizzata l’opera oggetto di condono.

In questo caso occorre eseguire leverifiche e gli accertamenti prescritti dal DM 15/05/1985 per la Certificazionedi Idoneità Sismica, tenendo conto del grado di sismicità del territoriocomunale, qualunque sia la volumetria dell’abuso edilizio.

In caso di idoneità dellastruttura, se l’opera abusiva ha una volumetria inferiore a 450 mc non èobbligatorio allegare la Certificazione di Idoneità Sismica alla domanda dicondono.

Il Certificato di Idoneità Sismica per qualsiasi struttura, di volumetria superiore a 450 mc, va depositato pressogli Uffici Tecnici Regionali (ex Genio Civile);

Per opere di qualsivogliavolumetria, in caso di inidoneità sismica delle strutture, deve essere redattoil progetto di adeguamento che, prima dell’inizio dei lavori, deve esserepresentato al Comune e depositato presso Uffici Tecnici Regionali (ex GenioCivile) (comma 8 e 9 dell’art. 35 L. 47/85).

In sintesi si riporta la casistica nellaseguente tabella:

Epoca dell’abuso rispetto all’ apposizione del vincolo sismico Tipo di struttura Volume dell’abuso Certificato Idoneità Deposito
Ufficio Tecnico Regionale

(ex Genio Civile)

Deposito Comune
Prima Tutte < 450 mc. Statica Si (*)
Prima Muratura > 450 mc. Statica Si
Prima C.C.A. C.A.P. e Acciaio > 450 mc. Statica Si
Dopo Tutte < 450 mc. Sismica Si (*)
Dopo Tutte > 450 mc. Sismica Si

(*) Ai sensi del 14 commadell’art. 35 della L. 47/85, è facoltà del sindaco richiedere all’interessato,ove lo ritenga necessario, la produzione di “ulteriore documentazione“, pertanto la certificazionedell’idoneità della costruzione potrà essere oggetto di motivata richiestaanche per le costruzioni di volumetria inferiore ai 450 mc., qualoral’amministrazione comunale ne ritenga indispensabile l’acquisizione.

La certificazione di IdoneitàStatica/Sismica deve essere redatta tenendo conto delle norme di calcolostrutturale vigenti al tempo dell’accertamento (ovvero nel momento delladomanda di condono), facendo riferimento al DM 15/05/1985, così comemodificato dal DM 20/09/1985 e con le precisazioni relative alle zone sismichedell’art. 2 DL 20/11/1985, n. 656, ovvero:

  • per le costruzioni realizzate prima delladichiarazione di sismicità della zona, gli accertamenti sono eseguiti senzatener conto della dichiarazione stessa;
  • per le costruzioni eseguite nelle zone sottoposte avincolo sismico prima della realizzazione delle costruzioni stesse, gliaccertamenti devono tener conto della sismicità della zona (in tali casi, ildocumento viene anche chiamato “Certificato di Idoneità Sismica”).

Gli accertamenti devono comunqueriguardare l’intera struttura, e non solo la porzione realizzataabusivamente.

Quando il professionistaincaricato di rilasciare la certificazione statica non ritenga l’opera”collaudabile”, è necessario provvedere alla redazione di un progettodi adeguamento.

Pertanto, nell’ipotesi di“inidoneità” l’interessato dovrà, nel presentare la domanda, dichiarare lainidoneità statica della costruzione, ed il proprio intendimento di presentarenei centoventi giorni successivi il progetto di adeguamento secondo leprocedure dettate dall’art. 35 della L. 47/85.

Il rilascio della concessione odell’autorizzazione in sanatoria, qualsivoglia sia la struttura dellacostruzione, è subordinato, per quanto riguarda il vincolo sismico, soltanto aldeposito presso l’amministrazione preposta alla tutela del vincolo stesso siadell’eventuale progetto di adeguamento prima dell’inizio dei lavori che dellacertificazione di idoneità statica/sismica.

Il deposito della certificazionedi idoneità statica (o sismica) sostituisce a tutti gli effetti, gliaccertamenti, in ordine all’idoneità statica, delle opere per quanto riguardail rispetto delle norme sismiche, altrimenti attribuiti agli uffici regionali.

La certificazione di idoneitàstatica/sismica dovrà contenere, oltre ai dati anagrafici del richiedente lasanatoria e gli estremi dell’istanza di condono presentata, le risultanze degliaccertamenti eseguiti, in riferimento alle caratteristiche costruttive edimensionali dell’opera, e delle verifiche di stabilità effettuate inriferimento alla normativa vigente all’epoca dell’accertamento e conformementealle indicazioni ministeriali.

La documentazione da depositare acorredo del Certificato di Idoneità Statica-Sismica per il condono edilizio deveconsentire di poter individuare in modo univoco l’immobile oggetto di condono ele strutture e il loro stato, nonché tutti gli accertamenti e le verificheeseguite sulle strutture (prove, rilievi, verifiche strutturali ecc.) previstedal DM 15/05/1985, così come modificato dal DM 20/09/1985 e dalle norme diriferimento utilizzate per la certificazione di Idoneità Statica/Sismica.

Nella tabella seguente sonoriportati gli adempimenti in caso di inidoneità delle strutture:

Epoca dell’abuso rispetto all’ apposizione del vincolo sismico Tipo di struttura Volume dell’abuso Progetto di adeguamento Deposito

Progetto Adeguamento

Certificato idoneità
Prima Muratura > 450 mc.

< 450 mc.

Si Comune Statica
Prima C.C.A. C.A.P.

e Acciaio

> 450 mc.

< 450 mc.

Si Ufficio Tecnico Regionale

(ex Genio Civile)

Statica
Dopo Tutte > 450 mc.

< 450 mc.

Si Ufficio Tecnico Regionale

(ex Genio Civile)

Sismica

 

In ultimo si ritiene importantefornire una precisazione in merito al rilascio del Certificato di Abitabilità oAgibilità (attualmente detto solo di Agibilità) relativo agli edifici oggettodi condono edilizio.

L’art. 35, comma 20, della L.47/85stabilisce che ”a seguito della concessione e autorizzazionein sanatoria viene altresì rilasciato il certificato di abitabilità o agibilitàanche in deroga ai requisiti fissati da norme regolamentari, qualora le opere sanate non contrastinocon le disposizioni vigenti in materia di sicurezza statica, attestata dalcertificato di idoneità di cui alla lettera b) del terzo comma e diprevenzione degli incendi e degli infortuni”.

La Circolare Ministeriale 30luglio 1985 n. 3357/25 al punto 9.3 precisa che “trale norme derogabili sono da considerare quelle relative alle altezze internedelle abitazioni, ivi comprese quelle dell’art. 34 della legge n. 457 del 1978- che “prevalgono sulle disposizioni dei regolamenti edilizi vigenti”- le quali hanno carattere regolamentare, anche se i relativi regolamenti diesecuzione sono previsti dalla legge.

Dalla lettura del comma 20dell’art. 35 L.47/85 si potrebbe ritenere che, in determinate circostanze leprocedure per la sanatoria portino, in caso di rilascio della C.E. insanatoria, al corrispondente rilascio del certificato di agibilità.

Taleautomatismo è stato respinto da una sentenza della Corte Costituzione (Sentenzan. 256/1996) che ha condannato la prassi sviluppatasi in applicazione delsuddetto articolo (art. 35, comma 20 L.47/85) affermando che deve escludersi una automaticità assoluta nelrilascio del certificato di agibilità a seguito della concessione in sanatoria.La Corte Costituzionale, pur riconoscendo la piena legittimità della derogaai requisiti richiesti da norme regolamentari (regolamenti comunali) haprecisato che: “la deroga (previstadall’art. 35 comma 20) non riguarda i requisiti richiesti da disposizionilegislative, e deve, pertanto escludersi una automaticità assoluta nel rilasciodel certificato di abitabilità pur nella più semplice forma disciplinata dald.P.R. n. 425 del 1994 a seguito di concessione in sanatoria, dovendo invece ilComune verificare che al momento del rilascio del certificato di abitabilitàsiano osservate non solo le disposizioni di cui all’art. 221 del testo unicodelle leggi sanitarie (rectius, di cui all’art. 4 deld.P.R. n. 425 del 1994), ma, altresì, quelle previste da altre disposizioni dilegge in materia di abitabilità e servizi essenziali relativi e rispettivanormativa tecnica, quali quelle a tutela delle acque dall’inquinamento, quellesul consumo energetico, ecc..

Alla luce di quanto sopra espostosi ritiene che al fine del conseguimento del certificato di agibilità ai sensi dell’art. 24 del D.P.R.380/01, per edifici oggetto di istanza di condono, sprovvisti di Certificato diCollaudo o Certificato di idoneità statica, la sussistenza delle condizioni disicurezza può essere accertata con le verifiche previste per la valutazionedella sicurezza di cui al capitolo 8 del D.M. 17/1/2018 ed all’emissione di unCertificato di Idoneità Statica-Sismica, così come previsto dal comma 7 dell’art.9 della L.R. 38/97 modificata dalla L.R. 38/20.

                                                                                   

Il Dirigente dell’Ufficio

Ing.Giuseppe Galante

 

Ing. Fernando Mupo

PO: Attività Edilizia in zona Sismica

Ing. Cosimo Damiano Grieco

PO: Attività Ediliziain zona Sismica

 

Assistenza tecnica specialistica

Arch. Maria Girardi

Ultima modifica: 16 Gennaio 2023 alle 12:17

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