Le nuove regole del Decreto “Salva Casa” non possono essere usate per sanare abusi edilizi del passato. È quanto stabilito dal TAR Sicilia con la sentenza n. 1312/2025, che ha confermato la demolizione di un ampliamento abusivo realizzato negli anni ’80. Secondo i giudici, agli abusi edilizi si applicano le norme vigenti al momento in cui il Comune interviene, non quelle in vigore quando l’abuso è stato realizzato.
Il caso riguardava un edificio autorizzato con misure precise (10 x 8 metri) ma costruito con larghezza superiore di circa 66 centimetri, generando un volume extra di 32 metri cubi. Il proprietario sosteneva che la difformità rientrasse nelle nuove tolleranze costruttive “allargate” del Decreto Salva Casa, che oggi permettono scostamenti fino al 6% in base alla superficie dell’immobile. Tuttavia, il TAR ha escluso questa possibilità, ribadendo che le norme più favorevoli non hanno effetto retroattivo.
Al momento della sanzione, in Sicilia era in vigore un limite del 2%, ridotto dopo l’abrogazione della precedente soglia del 3%. In ogni caso, lo scostamento accertato (pari al 6,5%) superava tutti i limiti, anche quelli introdotti successivamente.
Il Tribunale ha ricordato che la demolizione non è una “pena” ma una misura per ripristinare la legalità urbanistica; per questo, vale il principio del tempus regit actum: conta la normativa vigente quando il Comune esercita il potere repressivo. L’abuso, essendo un illecito permanente, può essere sanzionato anche molti anni dopo.
La sentenza affronta anche il tema dei vincoli ambientali: se l’opera sorge in area soggetta a tutela idrogeologica o paesaggistica, anche variazioni inferiori al 20% rispetto al progetto sono considerate difformità totali e comportano comunque la demolizione.
In sintesi, il TAR ribadisce due punti fondamentali:
- le tolleranze costruttive del Salva Casa non si applicano a lavori realizzati prima della sua entrata in vigore;
- le sanzioni edilizie seguono sempre le regole del momento in cui il Comune interviene, anche per abusi molto datati.
La pronuncia conferma così la linea già tracciata dal Consiglio di Stato: nessuna retroattività per norme più favorevoli, ma obbligo di rispettare la disciplina edilizia attuale