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Modifiche al D.M. 37/2008: nuovi obblighi per i tecnici abilitati e aggiornamenti sull’equipaggiamento digitale degli edifici

17/10/2025

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 216 del 17 settembre 2025 ed entra in vigore il prossimo 2 ottobre decreto 17 luglio 2025, n. 130 “Regolamento concernente modifiche al decreto 22 gennaio 2008, n. 37, in materia di attività di installazione degli impianti all’interno degli edifici”.

Le modifiche al D.M. 37/2008 – che disciplina le attività di installazione degli impianti all’interno degli edifici –  riguardano gli obblighi di equipaggiamento digitale previsti dal comma 2-bis dell’articolo 135-bis  del D.P.R. 380/2001 (Testo Unico dell’Edilizia) introdotto dal D.Lgs. 207/2021 e modificato dal D.Lgs. 48/2024.

Gli obblighi di equipaggiamento digitale previsti dal Testo Unico edilizia

Il Testo Unico dell’Edilizia prevede :

  • al comma 1 dell’art. 135-bis, che tutti gli edifici di nuova costruzione per i quali le domande di autorizzazione edilizia sono presentate dopo il 1º luglio 2015 devono essere equipaggiati con un’infrastruttura fisica multiservizio passiva interna all’edificio, costituita da adeguati spazi installativi e da impianti di comunicazione ad alta velocità in fibra ottica fino ai punti terminali di rete. Lo stesso obbligo si applica, a decorrere dal 1º luglio 2015, in caso di opere che richiedano il rilascio di un permesso di costruire.
  • al comma 2 dell’art. 135-bis, che tutti gli edifici di nuova costruzione per i quali le domande di autorizzazione edilizia sono presentate dopo il 1º luglio 2015 devono essere equipaggiati di un punto di accesso. Lo stesso obbligo si applica, a decorrere dal 1º luglio 2015, in caso di opere di ristrutturazione profonda che richiedano il rilascio di un permesso di costruire.

Per i nuovi edifici nonché in caso di nuove opere che richiedono il rilascio di permesso di costruire ai sensi dei commi 1 e 2 – per i quali la domanda di autorizzazione edilizia sia stata presentata dopo la data del 1° gennaio 2022 – l’adempimento dei prescritti obblighi di equipaggiamento digitale degli edifici è attestato dall’etichetta necessaria di “edificio predisposto alla banda ultra larga”, rilasciata da un tecnico abilitato per tali impianti su istanza del soggetto che ha richiesto il rilascio del permesso di costruire o di altro soggetto interessato.

Tale attestazione è necessaria ai fini della segnalazione certificata. Su istanza del privato il tecnico che ha rilasciato l’attestazione comunica entro novanta giorni dalla data di presentazione della segnalazione certificata i dati relativi agli edifici infrastrutturali al Sistema Informativo Nazionale Federato delle Infrastrutture (SINFI).

Gli aggiornamenti al D.M. 37/2008

La principale delle modifiche apportate al D.M. 37/2008 dal D.M. 150/2025 riguarda l’articolo 5-bis dedicato agli “adempimenti del tecnico abilitato“.

Esso, nella nuova formulazione, prevede che:

  • il responsabile tecnico dell’impresa, abilitato per gli impianti di comunicazione ad alta velocità in fibra ottica e gli altri indicati all’articolo 1, comma 2, lettera b), si consulti con il progettista edile per l’inserimento nel progetto edilizio dell’edificio di tutte le parti di infrastruttura fisica multiservizio passiva e degli accessi che richiedono di essere realizzati per gli interventi previsti ai sensi dall’articolo 135-bis del D.P.R. 380/2001.
  • al termine dei lavori, su istanza del soggetto che ha richiesto il rilascio del permesso di costruire o di altro soggetto interessato, il responsabile tecnico dell’impresa rilasci, ai fini dell’adempimento degli obblighi di equipaggiamento digitale degli edifici, l’attestazione, con apposita etichetta, di “edificio predisposto alla banda ultra larga” ai sensi di quanto previsto dalle Guide CEI 306-2, CEI 306-22 e 64-100/1, 2 e 3, corredata degli allegati ove sono descritte le caratteristiche degli accessi e della infrastruttura fisica multiservizi passiva.

Viene modificato anche il titolo del D.M. 37/2008: “Regolamento concernente l’attuazione dell’articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a), del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all’interno degli edifici“.


Cosa cambia per il tecnico abilitato e per la dichiarazione di conformità

Alla luce di queste modifiche, il tecnico abilitato non è più responsabile della presenza nel progetto di tutti i componenti che devono formare l’infrastruttura multiservizio, ma è tenuto a seguire le indicazioni del progettista edile che, dunque, assume le maggiori responsabilità per gli adempimenti obbligatori per l’infrastrutturazione in fibra ottica degli edifici.

Cambia anche la documentazione da produrre per dimostrare di aver rispettato l’obbligo di predisposizione alla banda ultra-larga. Alla segnalazione certificata di agibilità non va allegata la dichiarazione di conformità degli impianti, bensì l’attestazione di «edificio predisposto alla banda ultra larga» rilasciata dal tecnico abilitato ai sensi del D.M. 37/2008.

Ribadendo quanto previsto nel Testo Unico per l’Edilizia, su istanza del privato, vige l’obbligo da parte del responsabile tecnico dell’impresa di comunicare entro novanta giorni dalla data di presentazione della segnalazione certificata, i dati relativi agli edifici infrastrutturati al Catasto delle infrastrutture di rete (il Sinfi).




🔹 Obblighi del tecnico progettista (progettista edile)

  • Deve prevedere nel progetto edilizio tutte le parti necessarie dell’infrastruttura fisica multiservizio passiva (canalizzazioni, spazi installativi, punti di accesso, collegamenti in fibra ottica).

  • È responsabile della corretta integrazione nel progetto degli elementi richiesti per l’equipaggiamento digitale dell’edificio, secondo quanto previsto dall’art. 135-bis del D.P.R. 380/2001.

  • Assume quindi la principale responsabilità tecnica in merito alla conformità progettuale alle disposizioni sugli edifici predisposti alla banda ultra-larga.


🔹 Obblighi del tecnico dell’impresa (responsabile tecnico)

  • Deve collaborare con il progettista edile durante la fase di progettazione, per assicurare la corretta realizzazione delle parti impiantistiche di comunicazione ad alta velocità in fibra ottica.

  • Al termine dei lavori, su istanza del committente, rilascia l’attestazione di “edificio predisposto alla banda ultra-larga”, corredata dall’etichetta e dagli allegati tecnici (caratteristiche degli accessi e dell’infrastruttura multiservizi).

  • È tenuto a trasmettere al SINFI (Sistema Informativo Nazionale Federato delle Infrastrutture), entro 90 giorni dalla segnalazione certificata di agibilità, i dati relativi all’edificio infrastrutturato.


🔹 In sintesi

  • Il progettista edile progetta e garantisce la corretta predisposizione alla banda ultra-larga.

  • Il tecnico dell’impresa realizza e attesta la conformità dell’impianto, rilasciando la relativa etichetta e comunicando i dati al SINFI.

Ultima modifica: 17 Ottobre 2025 alle 12:58

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