La legittimità urbanistica e strutturale degli immobili dipende dal contesto normativo vigente al momento della costruzione. È quindi fondamentale distinguere epoche e obblighi giuridici per comprendere se un edificio è conforme alle disposizioni edilizie e strutturali. Di seguito si riepilogano le principali disposizioni.
Conformità Urbanistica in Funzione del Periodo di Costruzione
- Immobili realizzati prima del 31 ottobre 1942
Fino all’entrata in vigore della Legge Urbanistica n. 1150/1942:
- Nessun titolo edilizio era richiesto nei comuni sprovvisti di regolamento edilizio.
- Tali immobili sono considerati conformi urbanisticamente, a meno che il Comune non avesse adottato un piano regolatore o un regolamento edilizio.
- Immobili costruiti tra il 1942 e il 1967
- Nei centri urbani, era necessario il rilascio di una Licenza Edilizia.
- Fuori dai centri abitati, gli immobili sono legittimi se il Comune non aveva adottato regolamenti edilizi o piani regolatori.
- Immobili costruiti dopo il 1967
- È obbligatorio il titolo abilitativo edilizio, anche al di fuori dei centri abitati (Licenza Edilizia, Concessione Edilizia, Permesso di Costruire, SCIA…).
- Rientrano pienamente nell’ambito di applicazione del D.P.R. 380/01.
Edifici esclusi dall’obbligo di deposito del collaudo statico:
- Ante 19 aprile 1940: qualsiasi tipologia, costruita prima del R.D. n. 2229/1939.
- Tra il 19 aprile 1940 e il 5 gennaio 1972: solo se non in c.c.a. (conglomerato cementizio armato).
- Dal 5 gennaio 1972:
- Esclusi dall’obbligo se non ricadenti in zona sismica e non in c.c.a./c.a.p./struttura metallica.
- In zona sismica, esclusi se costruiti prima dell’11 agosto 1997 e non in c.c.a./c.a.p./struttura metallica.
Agibilità e Idoneità Statica-Sismica
Ai sensi dell’art. 24 del D.P.R. 380/01 e dell’art. 9 della L.R. 38/97:
Segnalazione Certificata di Agibilità (SCA)
Per costruzioni esistenti:
- Se non soggette a denuncia/autorizzazione, può essere richiesta la verifica della sicurezza strutturale (cap. 8 del D.M. 17/01/2018).
- Si rilascia un Certificato di Idoneità Statica-Sismica (CISS) che definisce anche la vita utile dell’opera. Il Certificato di Idoneità Statica-Sismica dovrà contenere una serie di accertamenti tecnici in conformità a quanto previsto nel D.M. 15/05/1985, come modificato dal D.M. 20/09/1985. Ai sensi dell’art. 9 comma 8 della L.R. 38/97 e ss.mm.ii., le opere i cui progetti e relativi collaudi siano stati redatti con le norme previgenti al DM 14/01/2008 si intende la vita utile pari a 50 anni dall’ultimazione delle strutture.
Opere con vita utile superata
- La vita utile delle strutture progettate con norme previgenti al D.M. 14/01/2008 è pari a 50 anni.
- Oltre tale termine, è obbligatoria la verifica della sicurezza ai sensi del Capitolo 8 D.M. 17/01/2018.
Opere Oggetto di Condono Edilizio
Per opere sanate ai sensi della L. 47/1985, il Certificato di Idoneità Statica è ritenuto equivalente al collaudo statico.
Obblighi deposito del progetto opere strutturali e il deposito del collaudo
- Opere in c.c.a. tra 1940 e 1972
- Richiesto il Certificato di Collaudo statico da depositare in Prefettura.
- In caso di irreperibilità, si può procedere con il Certificato di Idoneità Statica-Sismica, previa verifica di sicurezza (capitolo 8 D.M. 17/01/2018) ed all’emissione del Certificato di Idoneità Statica–Simica, ai sensi dell’art. 9 comma 6 della L.R. 38/97 e ss.mm.ii..
- Opere in c.c.a., c.a.p. o struttura metallica post 5 gennaio 1972 e per quelli in muratura realizzati in zona sismica dopo il 21 marzo 1974
- In assenza della Denuncia dei Lavori, occorre il progetto strutturale in sanatoria, ai sensi della L.R. 38/97 e del D.P.R. 380/01 (artt. 93 e 94).
Obbligo di Relazione a Struttura Ultimata e Collaudo
Per edifici soggetti alle norme della L. 1086/71, D.P.R. 380/01 e L.R. 38/97:
- Non è ammesso sostituire il collaudo con il Certificato di Idoneità Statica.
- Il Direttore dei Lavori è tenuto a depositare la Relazione a Struttura Ultimata.
- Il Collaudatore deve redigere e depositare il Certificato di Collaudo, secondo i tempi e le modalità previsti dalle norme.
Conclusione
Il rispetto della normativa urbanistica e strutturale è imprescindibile per la regolarità degli immobili. La corretta identificazione del periodo di costruzione e la verifica della documentazione relativa al collaudo e all’agibilità sono passaggi fondamentali per certificare la legittimità e la sicurezza dell’opera. In caso di mancanze, le verifiche tecniche e gli strumenti normativi esistenti (come il CISS e le sanatorie) permettono di regolarizzare numerose situazioni, sempre nel rispetto delle prescrizioni tecniche e di legge.