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La Conformità Urbanistica e Strutturale degli Immobili: Normativa, Periodizzazione e Obblighi

30/05/2025

La legittimità urbanistica e strutturale degli immobili dipende dal contesto normativo vigente al momento della costruzione. È quindi fondamentale distinguere epoche e obblighi giuridici per comprendere se un edificio è conforme alle disposizioni edilizie e strutturali. Di seguito si riepilogano le principali disposizioni.


Conformità Urbanistica in Funzione del Periodo di Costruzione

  1. Immobili realizzati prima del 31 ottobre 1942

Fino all’entrata in vigore della Legge Urbanistica n. 1150/1942:

  • Nessun titolo edilizio era richiesto nei comuni sprovvisti di regolamento edilizio.
  • Tali immobili sono considerati conformi urbanisticamente, a meno che il Comune non avesse adottato un piano regolatore o un regolamento edilizio.
  1. Immobili costruiti tra il 1942 e il 1967
  • Nei centri urbani, era necessario il rilascio di una Licenza Edilizia.
  • Fuori dai centri abitati, gli immobili sono legittimi se il Comune non aveva adottato regolamenti edilizi o piani regolatori.
  1. Immobili costruiti dopo il 1967
  • È obbligatorio il titolo abilitativo edilizio, anche al di fuori dei centri abitati (Licenza Edilizia, Concessione Edilizia, Permesso di Costruire, SCIA…).
  • Rientrano pienamente nell’ambito di applicazione del D.P.R. 380/01.

Edifici esclusi dall’obbligo di deposito del collaudo statico:

  • Ante 19 aprile 1940: qualsiasi tipologia, costruita prima del R.D. n. 2229/1939.
  • Tra il 19 aprile 1940 e il 5 gennaio 1972: solo se non in c.c.a. (conglomerato cementizio armato).
  • Dal 5 gennaio 1972:
    • Esclusi dall’obbligo se non ricadenti in zona sismica e non in c.c.a./c.a.p./struttura metallica.
    • In zona sismica, esclusi se costruiti prima dell’11 agosto 1997 e non in c.c.a./c.a.p./struttura metallica.

Agibilità e Idoneità Statica-Sismica

Ai sensi dell’art. 24 del D.P.R. 380/01 e dell’art. 9 della L.R. 38/97:

Segnalazione Certificata di Agibilità (SCA)

Per costruzioni esistenti:

  • Se non soggette a denuncia/autorizzazione, può essere richiesta la verifica della sicurezza strutturale (cap. 8 del D.M. 17/01/2018).
  • Si rilascia un Certificato di Idoneità Statica-Sismica (CISS) che definisce anche la vita utile dell’opera. Il Certificato di Idoneità Statica-Sismica dovrà contenere una serie di accertamenti tecnici in conformità a quanto previsto nel D.M. 15/05/1985, come modificato dal D.M. 20/09/1985. Ai sensi dell’art. 9 comma 8 della L.R. 38/97 e ss.mm.ii., le opere i cui progetti e relativi collaudi siano stati redatti con le norme previgenti al DM 14/01/2008 si intende la vita utile pari a 50 anni dall’ultimazione delle strutture.

Opere con vita utile superata

  • La vita utile delle strutture progettate con norme previgenti al D.M. 14/01/2008 è pari a 50 anni.
  • Oltre tale termine, è obbligatoria la verifica della sicurezza ai sensi del Capitolo 8 D.M. 17/01/2018.

Opere Oggetto di Condono Edilizio

Per opere sanate ai sensi della L. 47/1985, il Certificato di Idoneità Statica è ritenuto equivalente al collaudo statico.


Obblighi deposito del progetto opere strutturali e il deposito del collaudo

  1. Opere in c.c.a. tra 1940 e 1972
  • Richiesto il Certificato di Collaudo statico da depositare in Prefettura.
  • In caso di irreperibilità, si può procedere con il Certificato di Idoneità Statica-Sismica, previa verifica di sicurezza (capitolo 8 D.M. 17/01/2018) ed all’emissione del Certificato di Idoneità Statica–Simica, ai sensi dell’art. 9 comma 6 della L.R. 38/97 e ss.mm.ii..
  1. Opere in c.c.a., c.a.p. o struttura metallica post 5 gennaio 1972 e per quelli in muratura realizzati in zona sismica dopo il 21 marzo 1974
  • In assenza della Denuncia dei Lavori, occorre il progetto strutturale in sanatoria, ai sensi della L.R. 38/97 e del D.P.R. 380/01 (artt. 93 e 94).

 


Obbligo di Relazione a Struttura Ultimata e Collaudo

Per edifici soggetti alle norme della L. 1086/71, D.P.R. 380/01 e L.R. 38/97:

  • Non è ammesso sostituire il collaudo con il Certificato di Idoneità Statica.
  • Il Direttore dei Lavori è tenuto a depositare la Relazione a Struttura Ultimata.
  • Il Collaudatore deve redigere e depositare il Certificato di Collaudo, secondo i tempi e le modalità previsti dalle norme.

Conclusione

Il rispetto della normativa urbanistica e strutturale è imprescindibile per la regolarità degli immobili. La corretta identificazione del periodo di costruzione e la verifica della documentazione relativa al collaudo e all’agibilità sono passaggi fondamentali per certificare la legittimità e la sicurezza dell’opera. In caso di mancanze, le verifiche tecniche e gli strumenti normativi esistenti (come il CISS e le sanatorie) permettono di regolarizzare numerose situazioni, sempre nel rispetto delle prescrizioni tecniche e di legge.

Ultima modifica: 30 Maggio 2025 alle 10:06

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